Con sentenza pubblicata a luglio 2010 il Tribunale di Milano ha stabilito che la banca collocatrice presso un suo cliente, per conto di una compagnia assicurativa, di una polizza index linked (o unit linked) è gravata nei confronti del cliente da responsabilità precontrattuale, sia generale (art. 1337 c.c.) che specifica (art. 109 D. lgs 174/95 e Circolare Isvap 451/D del 24.07.2001), nel caso che venda al cliente la polizza senza fornire tutta l’informazione precontrattuale sulla polizza medesima.
Ne consegue l’obbligo della banca di restituire il capitale investito (il premio) oltre agli interessi legali e le spese di giudizio. Come spesso accade ai sottoscrittori di polizze in banca, nel caso in questione alla sottoscrizione della proposta di acquisto non ha fatto seguito la consegna al cliente di una copia della stessa. con la conseguenza che il cliente non sapeva di dover ricevere la Nota informativa e la lettera di conferma.
Tra l’altro la compagnia non ha inviato al cliente la lettere di conferma a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indispensabile per il perfezionamento del contratto (per volontà espressa della compagnia). È scattato così il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente con conseguente obbligo per la compagnia di restituire il premio. Tra l’altro pare che la banca non potesse neppure provare di avere consegnato la nota informativa che non risulta datata e sottoscritta dal cliente.